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La legge 164/1982: rettificazione di genere in Italia

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La legge 164/1982: rettificazione di genere in Italia

La legge 14 aprile 1982, n. 164, intitolata “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, rappresenta il fondamento giuridico attraverso cui le persone transgender in Italia possono ottenere il riconoscimento legale della propria identità di genere. Promulgata dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 1982 [1], questa legge ha reso l’Italia uno dei primi paesi in Europa a disciplinare la materia, collocandola dopo la Svezia (1972) e la Germania Ovest (1980) nel panorama legislativo continentale [6]. A oltre quarant’anni dalla sua entrata in vigore, la legge 164 resta il pilastro normativo di riferimento, sebbene la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ne abbia profondamente ridefinito l’interpretazione e l’applicazione.

Contesto storico e approvazione

L’Italia prima della legge 164

Prima del 1982, le persone transgender in Italia vivevano in una condizione di completa invisibilità giuridica. Non esisteva alcuno strumento legale per modificare il sesso anagrafico o il nome sui documenti di identità. Al contrario, l’ordinamento conteneva norme repressive: l’articolo 85 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1940 puniva il travestimento in pubblico, mentre la legge 1423 del 1956 consentiva di perseguire chi esercitasse “abitualmente attività contraria alla morale pubblica” [6]. Le persone trans erano dunque esposte a sanzioni penali, emarginazione sociale e impossibilità di ottenere documenti coerenti con la propria identità.

Un punto di svolta giunse nel 1979, quando la Corte costituzionale, con una sentenza del 12 luglio, riconobbe implicitamente la necessità di un intervento legislativo in materia, aprendo uno spiraglio nel dibattito giuridico e politico [6].

Il percorso parlamentare

La proposta di legge nacque su iniziativa di attivisti del FUORI (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano), in particolare Enzo Cucco e Enzo Francone, che nell’ottobre 1979 redassero un testo normativo. Il Movimento Italiano Transessuali (MIT) e il Partito Radicale furono determinanti nel portare avanti la battaglia parlamentare [6].

Il percorso legislativo fu strategicamente condotto nelle commissioni parlamentari piuttosto che nelle aule assembleari, al fine di evitare un dibattito pubblico che avrebbe potuto ostacolare l’approvazione. Il disegno di legge fu approvato in prima lettura il 2 ottobre 1981. Successivamente, al Senato, il testo fu riunificato con una proposta presentata da senatori della Democrazia Cristiana — tra cui Rosi, Di Lembo, Bausi, De Giuseppe, Fracassi e Fimognari — e strutturato in sette articoli. La Commissione Giustizia del Senato approvò il testo in sede deliberante il 16 febbraio 1982. L’approvazione definitiva avvenne alla Camera il 1 aprile 1982 nella competente Commissione, con voto unanime di ventiquattro favorevoli su ventiquattro presenti [6].

Nonostante l’iter apparentemente lineare, la legge 164 suscitò un ampio dibattito sia all’interno sia all’esterno del Parlamento. Tuttavia, la scelta di procedere in sede legislativa (cioè nelle commissioni con potere deliberante) permise di aggirare le resistenze che un dibattito in aula avrebbe inevitabilmente generato.

Cosa prevede la legge

Struttura e contenuto originale

La legge 164/1982 è un testo normativo estremamente sintetico, composto da soli sette articoli [1][2]. Questa brevità si è rivelata, nel tempo, sia un pregio — per la flessibilità interpretativa — sia un limite, poiché ha reso necessaria una costante opera di integrazione da parte della giurisprudenza.

I contenuti principali della legge nella sua formulazione originale prevedono [1][2]:

  • Articolo 1: stabilisce che la rettificazione di attribuzione di sesso è disposta con sentenza del tribunale passata in giudicato, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona.
  • Articolo 2: il tribunale competente è quello del luogo di residenza della persona richiedente. Il procedimento è instaurato con ricorso.
  • Articolo 3: il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
  • Articolo 4: la sentenza di rettificazione provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
  • Articoli 5-7: disciplinano le annotazioni nei registri dello stato civile, le comunicazioni alle autorità competenti e le disposizioni transitorie.

I requisiti nella prassi storica

Nella prassi applicativa consolidatasi nei decenni successivi all’entrata in vigore, la rettificazione anagrafica fu subordinata di fatto all’esecuzione di interventi chirurgici di riassegnazione dei caratteri sessuali primari, inclusa la sterilizzazione della persona [8]. Questa interpretazione restrittiva, mai esplicitamente prevista dal testo di legge ma imposta dalla giurisprudenza dell’epoca, comportava che il percorso di transizione legale richiedesse necessariamente il passaggio attraverso operazioni chirurgiche invasive e irreversibili. Tale prassi fu successivamente oggetto di severe critiche da parte di organismi internazionali: il Consiglio d’Europa e il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura definirono la sterilizzazione forzata una violazione del diritto all’integrità fisica e alla salute sessuale e riproduttiva [8].

La sentenza della Corte Costituzionale 221/2015

Il superamento dell’obbligo chirurgico

La sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 della Corte costituzionale ha segnato una svolta fondamentale nell’interpretazione della legge 164/1982 [3]. Già nel 2015, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138 aveva affermato che l’intervento chirurgico non costituisse un presupposto necessario per la rettificazione anagrafica. La Corte costituzionale ha confermato e rafforzato questo orientamento, fornendo una pronuncia di rango costituzionale [3][5].

La Corte ha riconosciuto che l’ordinamento italiano tutela il diritto all’identità di genere come elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo tra i diritti fondamentali della persona garantiti dall’articolo 2 della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [3][5].

Il principio affermato

Il principio cardine della sentenza 221/2015 è che il trattamento chirurgico non deve essere considerato un prerequisito per accedere alla procedura di rettificazione del sesso, ma piuttosto un possibile mezzo, funzionale al raggiungimento del pieno benessere psicofisico della persona [3][5]. La Corte ha affermato testualmente che “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica è il corollario di un’impostazione che — in coerenza con supremi valori costituzionali — rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione” [3].

Significato giuridico e sociale

Questa pronuncia ha avuto un impatto concreto sulla vita delle persone transgender in Italia. Ha eliminato la condizione di fatto che subordinava il riconoscimento giuridico dell’identità di genere a un intervento chirurgico invasivo, spesso non desiderato e comunque gravoso sul piano fisico, psicologico ed economico [5][8]. Da quel momento, il percorso di transizione è stato restituito alla sfera di autodeterminazione della persona, pur rimanendo subordinato alla valutazione del tribunale.

L’iter oggi: tribunale, perizie, tempi

La sentenza 143/2024 della Corte costituzionale

Un ulteriore passaggio significativo si è avuto con la sentenza n. 143 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 150/2011, nella parte in cui prevedeva la necessità dell’autorizzazione del tribunale per gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali quando le modificazioni fossero già avvenute e fossero state ritenute sufficienti ai fini della concessione della rettificazione [4]. In sostanza, la Corte ha stabilito che, quando la transizione è già compiuta (ad esempio attraverso terapia ormonale e supporto psicologico), richiedere una ulteriore autorizzazione giudiziaria per la chirurgia rappresenta un’irragionevolezza. Nella medesima sentenza, la Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’introduzione di un “terzo genere” oltre il binarismo maschile/femminile, ritenendo che tale innovazione spetti al legislatore [4].

La procedura attuale passo per passo

Allo stato attuale, il percorso di rettificazione anagrafica del genere in Italia si articola nelle seguenti fasi [7]:

1. Percorso psicologico e diagnostico. La persona si rivolge a uno psicologo o psicoterapeuta specializzato, spesso presso i centri afferenti all’ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere) o strutture pubbliche territoriali. Viene redatta una relazione psicodiagnostica che attesta la condizione di disforia di genere o incongruenza di genere (secondo la classificazione ICD-11 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e documenta l’identificazione stabile e duratura della persona con il genere vissuto.

2. Eventuale terapia ormonale. La persona, se lo desidera, intraprende una terapia ormonale sostitutiva sotto supervisione endocrinologica. La terapia ormonale non è un requisito obbligatorio, ma nella prassi la documentazione relativa al percorso ormonale viene generalmente presentata al tribunale come elemento a supporto della domanda.

3. Deposito del ricorso in tribunale. La persona, assistita da un avvocato, presenta un ricorso al tribunale ordinario del luogo di residenza [1][2]. Il ricorso deve essere accompagnato dalla documentazione medica e psicologica, dallo stato civile e dalla richiesta di rettificazione dell’attribuzione di sesso e del nome. Il procedimento, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 150/2011, segue il rito sommario di cognizione.

4. Consulenza tecnica d’ufficio (CTU). Il giudice, nella maggior parte dei casi, dispone una perizia medico-legale o psicologica attraverso la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Il perito esamina la persona e redige una relazione che viene depositata agli atti del procedimento. In alcuni tribunali, quando la documentazione presentata è particolarmente completa e dettagliata, il giudice può ritenere non necessaria la CTU [7].

5. Sentenza. Il tribunale emette la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso, che comporta la modifica del sesso anagrafico e del nome nei registri dello stato civile. La sentenza diventa efficace con il passaggio in giudicato.

6. Aggiornamento dei documenti. A seguito della sentenza, l’ufficiale di stato civile del Comune di nascita provvede alle annotazioni nei registri. La persona può quindi richiedere il rilascio di nuovi documenti di identità [7].

Tempi medi e differenze regionali

I tempi del procedimento sono estremamente variabili e dipendono da diversi fattori: il carico di lavoro del tribunale, la completezza della documentazione presentata, la necessità o meno di disporre una CTU e l’orientamento del singolo giudice. In linea generale, il procedimento può durare da un minimo di sei mesi a oltre due anni [7].

Esistono significative differenze regionali: i tribunali del Nord Italia tendono a definire i procedimenti in tempi più brevi rispetto a quelli del Centro e, soprattutto, del Sud. Questa disparità riflette la più ampia problematica dei tempi della giustizia civile italiana, dove la durata media di un processo di primo grado oscilla fra circa 200 giorni nei tribunali più rapidi (come Aosta e Ferrara) e oltre tre anni nei tribunali con maggiore arretrato. A queste differenze strutturali si aggiungono variazioni nella prassi applicativa: alcuni tribunali richiedono sistematicamente la CTU, mentre altri la ritengono superflua in presenza di documentazione clinica esaustiva; alcuni giudici adottano un’interpretazione più restrittiva dei requisiti, altri un approccio più conforme alla giurisprudenza costituzionale [7].

La persona può accedere al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato) se il reddito annuo non supera la soglia prevista dalla legge.

Proposte di riforma e autodeterminazione

Il DDL Zan e l’identità di genere

Il disegno di legge Zan (dal nome del deputato Alessandro Zan), approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e respinto dal Senato il 27 ottobre 2021, non interveniva direttamente sulla legge 164/1982, ma includeva l’identità di genere tra i motivi di discriminazione e violenza da contrastare penalmente. Il DDL definiva l’identità di genere come “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. Sebbene il suo ambito fosse distinto dalla rettificazione anagrafica, il DDL Zan rappresentava un passo verso il riconoscimento giuridico dell’identità di genere al di fuori del circuito giudiziario.

Proposte di semplificazione della procedura

Nel corso delle legislature successive all’approvazione della legge 164, diverse proposte parlamentari hanno tentato di riformare la procedura di rettificazione nel senso di una maggiore semplificazione. La Rete Lenford (Avvocatura per i diritti LGBTI+) ha elaborato proposte legislative che mirano a eliminare l’obbligo della procedura giudiziaria, sostituendola con un iter amministrativo [12]. Tali proposte prevedono che la rettificazione avvenga su dichiarazione della persona interessata, senza necessità di perizie mediche o psicologiche, e che i trattamenti medico-chirurgici e ormonali siano rimessi all’autodeterminazione della persona, con il supporto di uno specialista che ne valuti la condizione psicofisica [12].

Il modello argentino

Il punto di riferimento internazionale per le proposte di riforma è la Ley de Identidad de Género argentina (legge 26.743), approvata il 9 maggio 2012 [10]. Questa legge è considerata la prima al mondo a non patologizzare le identità trans e a consentire la modifica dei dati anagrafici attraverso una semplice procedura amministrativa, senza necessità di diagnosi mediche o psichiatriche, interventi chirurgici o trattamenti ormonali [10]. La legge argentina definisce l’identità di genere come “la vivencia interna e individuale del genere così come ciascuna persona la percepisce”, e garantisce l’accesso a interventi chirurgici e terapie ormonali per chi lo desideri, senza bisogno di autorizzazione giudiziaria o amministrativa per le persone maggiorenni [10]. Questo modello ha influenzato significativamente il dibattito europeo e italiano sulla depatologizzazione e sull’autodeterminazione di genere.

Lo stato attuale del dibattito in Italia

In Italia, il dibattito sulla riforma della legge 164 resta aperto ma non ha trovato, fino ad oggi, uno sbocco legislativo [11]. La XIX legislatura (iniziata nel 2022) non ha prodotto avanzamenti significativi in materia. Le associazioni transgender e LGBTI+ continuano a chiedere il passaggio a un modello fondato sull’autodeterminazione, mentre le posizioni contrarie invocano la necessità di mantenere il vaglio giudiziario a tutela della persona e dell’ordinamento. Il dossier pubblicato dall’Osservatorio Biodiritto dell’Università di Padova documenta lo stato dell’arte del dibattito giuridico e le diverse posizioni in campo [11].

Confronto con altri paesi europei

Il modello dell’autodeterminazione (self-ID)

A partire dalla Danimarca, che nel 2014 è divenuta il primo paese europeo a consentire la modifica del genere anagrafico attraverso una semplice dichiarazione, il modello dell’autodeterminazione (noto internazionalmente come self-ID) si è progressivamente diffuso nel continente. Al 2025, dodici paesi europei hanno adottato procedure di riconoscimento giuridico del genere basate sull’autodeterminazione: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svizzera [9].

In Spagna, la Ley Trans approvata nel 2023 consente alle persone maggiori di sedici anni di modificare il proprio genere anagrafico mediante una doppia comparizione presso l’ufficio del registro civile, senza alcun requisito medico. La Germania ha approvato nell’aprile 2024 la Selbstbestimmungsgesetz (legge sull’autodeterminazione), entrata in vigore nell’agosto dello stesso anno, che sostituisce la precedente Transsexuellengesetz del 1980 e permette la modifica del genere e del nome attraverso una dichiarazione presso l’ufficio anagrafe, con un periodo di riflessione di tre mesi [9].

Il modello medico-giuridico

L’Italia si colloca nel gruppo dei paesi che mantengono un modello medico-giuridico, in cui la rettificazione del genere richiede una procedura giudiziaria e, nella prassi, una documentazione medico-psicologica [9]. Questo modello è condiviso, con variazioni, da paesi come la Francia, la Repubblica Ceca, la Romania e altri stati dell’Europa orientale. La differenza principale rispetto ai paesi con self-ID è la necessità del vaglio di un giudice, che comporta tempi più lunghi, costi legali e una soggettività nella valutazione che genera le disparità territoriali descritte in precedenza.

Riconoscimento non binario

Un ulteriore elemento di confronto riguarda il riconoscimento delle identità non binarie (persone che non si identificano esclusivamente come uomini o come donne). Al 2025, solo la Germania, l’Islanda e Malta riconoscono pienamente un’opzione di genere diversa dal maschile e dal femminile [9]. Come si è visto, la Corte costituzionale italiana, con la sentenza 143/2024, ha dichiarato inammissibile la questione, rimettendola alla discrezionalità del legislatore [4].

Tabella riassuntiva dei modelli europei

  • Autodeterminazione pura (dichiarazione amministrativa, nessun requisito medico): Danimarca, Irlanda, Malta, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Norvegia, Islanda, Svizzera, Spagna, Finlandia, Germania [9].
  • Modello giudiziario senza obbligo chirurgico (valutazione del tribunale, documentazione medica): Italia, Francia, Paesi Bassi (in transizione verso self-ID), Grecia.
  • Modello con requisiti medici stringenti (diagnosi obbligatoria, in alcuni casi ancora chirurgia): Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, alcuni paesi dei Balcani.

Il posizionamento dell’Italia nel gruppo intermedio riflette una situazione in cui la giurisprudenza ha compiuto passi significativi — eliminando l’obbligo chirurgico [3] e, con la sentenza 143/2024, riducendo il controllo giudiziario sulla chirurgia di riassegnazione [4] — ma il quadro legislativo resta ancorato alla legge del 1982, ormai distante oltre quarant’anni sia dal contesto scientifico sia dal panorama giuridico europeo. La legge 164 fu una norma pionieristica al momento della sua approvazione; oggi, il confronto con i modelli adottati dalla maggioranza dei paesi dell’Europa occidentale evidenzia la necessità di un aggiornamento che il legislatore italiano non ha ancora affrontato [11].

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